Caso Regeni, la Consulta esclude l’immunità per il reato di tortura

La Corte Costituzionale ha stabilito che la paralisi del processo per i delitti di tortura a causa della mancata notifica all’imputato degli atti di avvio del processo da parte dello Stato di appartenenza è inaccettabile e viola i diritti fondamentali. Secondo la sentenza, lo statuto universale del crimine di tortura richiede che lo Stato accerti giudizialmente la commissione del reato per tutelare la dignità umana. L’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti di tortura. La Corte ha stabilito che è possibile evitare la stasi del processo garantendo all’imputato il diritto alla riapertura del processo in ogni fase e grado. Questa decisione garantisce che la procedibilità in assenza per i delitti di tortura sia rispettosa del principio del giusto processo.

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