Banche italiane: Abi si oppone alla tassa sugli extraprofitti

L’imposta straordinaria sul settore bancario è stata definita come una tassazione sugli extra profitti delle banche. Questo si riferisce a una situazione in cui un’azienda, grazie alla sua posizione di monopolio o oligopolio, può fissare i prezzi dei suoi prodotti e ottenere profitti superiori a quelli che si avrebbero in un mercato competitivo. Tuttavia, questa situazione non si applica alle banche, che sono soggette a una forte concorrenza in tutta l’area dell’euro.

Secondo il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, la concorrenza nel settore bancario si è ampliata grazie all’ingresso di nuovi competitor non regolamentati come le banche, tra cui le fintech e le big tech, che offrono prodotti e servizi bancari.

Inoltre, è importante sottolineare che in Italia, a differenza di altri Paesi europei, non sono stati applicati tassi negativi sui depositi in conto corrente, nonostante i rendimenti negativi dei Bot e i tassi negativi applicati sui depositi presso la banca centrale dal 2014 a metà del 2022. Attualmente, la redditività delle banche europee sta tornando a una fase di normalizzazione. Pertanto, il giudizio sulla redditività delle banche non può basarsi solo su alcuni anni, ma deve tener conto dei cicli economici e della durata delle politiche monetarie.

Sabatini sostiene che l’onere fiscale in discussione dovrebbe essere deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Se ciò non fosse possibile, la disposizione prevista nella norma comporterebbe un aumento improprio del carico fiscale per i soggetti passivi.

Attualmente, la disposizione esclude la deducibilità dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Questa non deducibilità non è in linea con il principio di inerenza che regola la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né con il principio di capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione. Secondo l’articolo 99 del Tuir, tutte le imposte che non gravano sul reddito e per le quali la rivalsa non è possibile devono essere considerate deducibili al momento del pagamento.

Inoltre, l’imposta fa riferimento a un indicatore economico lordo, il che non è compatibile con il principio di tassazione al netto che caratterizza l’Ires. Inoltre, non è prevista la possibilità di rivalsa, ovvero il trasferimento dell’onere fiscale a un altro soggetto, come avviene ad esempio con l’Iva. Secondo l’articolo 99 del Tuir, il prelievo dovrebbe essere considerato deducibile dal reddito d’impresa.

La Corte costituzionale ha stabilito chiaramente, nella pronuncia del 4 dicembre 2020 n. 262, che un tributo o un contributo di natura sostanzialmente fiscale, non commisurato al reddito e non oggetto di rivalsa, costituisce un costo fiscale inerente che non può essere escluso dalla deducibilità dal reddito d’impresa. Questo principio è fondamentale per garantire che il reddito sia calcolato al netto degli oneri ad esso inerenti, come stabilito dal legislatore fiscale.

In conclusione, l’imposta straordinaria sul settore bancario solleva diverse questioni riguardo alla sua deducibilità e alla sua compatibilità con i principi fiscali. È importante considerare questi aspetti al fine di garantire una tassazione equa e coerente con i principi costituzionali e normativi.

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