Come affrontare le molestie sui social media: una differenza rispetto alle molestie telefoniche

La Cassazione ha stabilito che le molestie telefoniche e i messaggi molesti su social media non sono la stessa cosa. Secondo i giudici, oggi è possibile gestire le notifiche sulle app di messaggistica, decidendo da chi si vuole continuare a ricevere telefonate o messaggi. Questo significa che il destinatario può filtrare le comunicazioni moleste e sottrarsi all’interazione immediata con il mittente. I giudici della prima sezione penale hanno assolto una donna che aveva chiesto l’amicizia ai propri figli naturali su Facebook e successivamente aveva contattato i loro genitori adottivi. La donna era stata condannata per il reato di molestie e disturbo alle persone, ma la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado. I giudici hanno sottolineato che la maggiore invasività dei messaggi telematici dipende dalla scelta del destinatario, non del mittente. La comunicazione molesta veicolata tramite la messaggistica telematica può essere evitata dal destinatario, che può gestire le notifiche in arrivo. Pertanto, nel caso specifico di molestie tramite Instagram e Facebook, le cui notifiche possono essere attivate liberamente, l’azione non rientra nell’articolo 660 del codice penale, che si riferisce alle molestie tramite telefono.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Occhioche.it -Ktp.Agency - Copyright 2024 © Tutti i diritti riservati. Giornale Online di Notizie di KTP.agency | Email: info@ktp.agency | CoverNews by AF themes.