Corte Ue: L’uso dei respingimenti dei migranti da parte della Francia dovrebbe essere l’ultima risorsa
La Francia è stata obbligata a seguire la direttiva sui rimpatri, che stabilisce che i migranti irregolari possono essere allontanati solo come ultima risorsa, anche se ha ripristinato i controlli alle frontiere interne della zona Schengen. Questa decisione è stata presa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a cui il Consiglio di Stato francese ha chiesto chiarimenti su come procedere quando uno Stato membro decide di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne.
Il caso è nato da un ricorso presentato da diverse associazioni, tra cui gli Avocats pour la défense des droits des étrangers (Adde), che hanno contestato la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il Codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda). La Corte ha specificato che la direttiva sui rimpatri consente agli Stati membri di escludere solo eccezionalmente i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall’applicazione della direttiva. Di norma, qualsiasi cittadino di un Paese terzo con un soggiorno irregolare deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, ma deve avere un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato può avvenire solo come ultima risorsa.
Secondo la Corte, in casi come questo, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere Schengen, ma devono comunque essere rispettate le norme e le procedure previste dalla direttiva sui rimpatri, anche se ciò può limitarne l’efficacia. La direttiva sui rimpatri si applica quando un cittadino di un Paese terzo è presente irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza. Questo vale anche se l’interessato è stato sorpreso ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro in questione. Infatti, una persona può essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera.